spatafora

Oggetto: Applicazione art. 2 DPCM 10    marzo 2020.

Come è noto, l'art. 2, comma 1, lettera a), del DPCM in oggetto ha disposto la sospensione, sino all'8 marzo 2020, nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di  Pesaro e  Urbino  e di Savona, degli eventi  e delle  competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, facendo tuttavia salvo, nei comuni diversi da quelli indicati  all'allegato   1  dello  stesso  decreto,  lo  svolgimento   dei  predetti  eventi  e competizioni e delle sedute di allenamento degli atleti tesserati agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse.

Il decreto raccomanda, altresì, di adottare  misure organizzative tali  da garantire  agli atleti la possibilità di rispettare, negli spogliatoi, la distanza tra loro di almeno un metro.

Ciò premesso, la sospensione prevista dal successivo art. 2, comma 3, dell'attività di palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, limitata alla sola Regione Lombardia ed alla sola Provincia di Piacenza, riguarda soltanto lo sport  di base e l'attività  motoria  in genere, svolta all'interno delle predette strutture.

Nel rammentare che le norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica, di cui al  D.M.  18 febbraio  1982,  demandano  alle  Federazioni  Sportive  Nazionali  (o  alle Discipline Sportive Associate)  il compito di qualificare  l'attività  sportiva  agonistica,  si rappresenta, per quanto di competenza, che sono da intendersi tesserati agonisti coloro i quali hanno prodotto, all'atto del tesseramento,  previa sottoposizione agli accertamenti sanitari ,;:;all'uopo previsti. il certificato di idoneità agonistica e svolgono l'attività sportiva riconosciuta  come  tale  dalla  relativa  Federazione  Sportiva  Nazionale  (o  Disciplina Sportiva Associata).

Cordiali saluti.

Comitato Olimpico Nazionale Italiano

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